Condizioni generali di prenotazione
Contratti di viaggio e responsabilità
Il contratto di viaggio di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico è regolato dalla legge n°1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, dal Decreto Legislativo n. 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90. La responsabilità dell’organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.
Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se nel caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l’Organizzatore invierà conferma scritta al cliente anche a mezzo sistema telematico, anche presso l’agenzia di viaggi venditrice. L’agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 111/95, copia del contratto. Si dà atto che l’Agenzia di Viaggi venditrice ha nei confronti dell’Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1.3 della CCV oltre che di venditore ex art. 4 del Decreto Legislativo 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Pagamenti
All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovranno essere versati un acconto pari al 20% della quota di partecipazione, mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato entro e non oltre i 20 giorni precedenti la partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. Gli acconti e il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal Contraente al Venditore che li trasmetterà all’organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore. Peraltro l’Organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal Consumatore all’Agente di Viaggi suo mandatario conformemente agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso Organizzatore e quest’ultimo.
Quote di partecipazione
Le quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stampa dell’opuscolo. Le quote potranno in qualunque momento essere cambiate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici.
Recesso
La rinuncia al viaggio, da parte del Consumatore, comporta il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti dall’Organizzatore qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione:
• 10% fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
• 20% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
• 50% fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
• 100% dopo il suddetto termine.
L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio, come pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali previsti per l’espatrio. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona a condizione che la comunicazione pervenga in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 7 giorni prima della partenza e sempre che non vi si oppongano ragioni di documento e problemi per diverse sistemazioni alberghiere.
Variazione pratica
Nel caso di variazioni alla pratica successivamente alla data di prenotazione (cambi luoghi di partenza, variazione di voli, richiesta di notti supplementari etc.), salvo la fattibilità delle stesse, la Guiness applicherà una spesa di € 30,00 a pratica a persona.
Mancata esecuzione
Guiness Travel può annullare il contratto totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:
a) per carattere eccezionale;
b) quando il numero minimo dei viaggiatori (10 persone) previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al Cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso e della cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. In caso dell’annullamento del contratto in corso d’esecuzione Guiness Travel deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del Cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.
Assicurazioni
Tutti i viaggiatori sono assicurati con una polizza MONDIAL ASSISTANCE. Tuttavia gli stessi all’atto della prenotazione possono stipulare polizze integrative.
Assicurazione mondial assistance
Guiness Travel Tour Operator, in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Guiness Travel tour Operator. Per le garanzie Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, Interruzione Viaggio le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte riportate nel file di seguito allegato.
Assicurazione mondial assistance
Variazione di programma
La Guiness Travel ha la facoltà di variare parzialmente l’itinerario, cercando di mantenere inalterato il contenuto del viaggio e di sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra causa. Le visite di Musei, Chiese, siti vari possono subire delle modifiche di visita rispetto al catalogo per esigenze tecniche e/o operative non prevedibili al momento della stampa del catalogo e/o sorte improvvisamente. Si ricorda, che le visite ed i tempi di un viaggio di gruppo sono dettati dall'accompagnatrice e non possono essere in nessun caso adattati ad esigenze personali.
Obbligo di assistenza
La Guiness Travel s’impegna a rendere al cliente i servizi prenotati e a tutelare i diritti ed interessi ad essi inerenti. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
Moifiche per causa forza maggiore
Sono considerate causa di forza maggiore: scioperi, avverse condizioni metereologiche, calamità naturali, disordini civili o militari, problemi tecnici. Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello svolgimento del viaggio. Trattandosi di cause di forza maggiore, nessuna responsabilità è imputabile all’Organizzatore ed ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario sarà totalmente a carico del Consumatore.
Reclami
Il viaggiatore può, a pena di decadenza, denunciare per iscritto e sotto forma di reclamo le difformità ed i vizi del pacchetto turistico entro 10 giorni dalla data del rientro facendone pervenire Raccomandata a/r a Guiness Travel che dovrà garantire una sollecita risposta.
Documenti per l'espatrio
Nessuna responsabilità compete all’Organizzazione per qualsiasi danno che dovesse derivare al viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza e/o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali (es.: passaporto, carta d’identità). In particolare si ricorda che tesserini ministeriali vari e patente di guida non sono documenti validi e non consentono l’imbarco aereo e/o l’attraversamento di frontiere.
Responsabilità dei vettori
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
Fondo di garanzia
È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve fornire altresì un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 del Decreto Legislativo 111/95.
Tutela dei minori
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 296/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
Clausola Compromissoria
Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 della CCV peraltro può essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa dalle stesse nominati più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
Scheda tecnica
Organizzazione tecnica: GUINESS TRAVEL Tour Operator. Licenza Decreto Presidente Giunta Regione Molise n.2420 del 24/10/1988. Polizza Assicurativa RC Mondial Assistance n.115820. Materiale fotografico a cura Archivio Guiness Travel, Credits: Queluz-Sintra-Junta de Turismo da Costa do Estoril - Turismo de Portugal - Ph.Sacchetti Antonio © Turisme de Barcelona/Espai d’imatge - Ph.Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway - Amsterdam Toerisme & Congres Bureau - www.krakow-cracovia.pl Ente del turismo sloveno/ Ph.A.Fevzer - Ente del turismo romeno - Ente del turismo armeno - Ente del turismo turco - Ph.Nino Barbieri - Ph.Christopher Walzer. Testi: Michele Mosca – Progetto grafico: Artwork Communications, Marco D’Onofrio. Riproduzione vietata. Stampa: Roto Press International e Tecnostampa, Loreto (AN) – Dicembre 2009. GUINESS TRAVEL Tour Operator e Scopri l’Europa sono marchi di proprietà della Guiness Travel srl.


